Ardea, Comune in liquidazione
A seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, adottata con delibera consiliare n. 36 del 21 dicembre 2017, con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Ardea. La Commissione straordinaria è competente per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti. La Commissione si è insediata in data odierna presso gli Uffici comunali ed è così costituita:
Presidente Dott. Francesco ZITO, Componenti : Dott. Michele Maria FALCO e Rag. Teresa LANZERI . Una decisione sicuramente sofferta e non priva di conseguenze, ma che scongiura – almeno per il momento – un altro possibile scenario: quello del commissariamento dell’intero ente, che porterebbe a nuove elezioni già nella prossima primavera. Giochi di potere avrebbero potuto portare a impedire lo svolgimento dell’assise, alla mancata dichiarazione di dissesto e di conseguenza, vista l’impossibilità di ripianamento del debito pregresso, all’impossibilità di arrivare a un bilancio in pareggio. Da lì all’arrivo di un nuovo Commissario prefettizio il passo sarebbe stato brevissimo. Nelle interviste che abbiamo fatto sia al sindaco Mario Savarese che all’assessore al bilancio Giovanni Colucci vengono spiegati sia i retroscena del dissesto che le ripercussioni per i cittadini. L’Ente dissestato è tenuto ad approvare un nuovo bilancio, basato principalmente sull’elevazione delle proprie entrate al livello massimo consentito dalla legge, vale a dire che tutte le tasse comunali (IMU, addizionale comunale, TARSU) saranno aumentate il più possibile fino ad arrivare al tetto massimo consentito dalla legge, basato, inoltre, sul contrasto all’evasione e sul contenimento di tutte le spese. Il comune è tenuto inoltre a contribuire all’onere vendendo parte del patrimonio disponibile non strettamente necessario all’esercizio delle funzioni istituzionali, la destinazione degli avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto e delle entrate straordinarie, la contrazione di un mutuo a carico del proprio bilancio. Contestualmente alla deliberazione dell’ipotesi di bilancio l’Ente locale deve deliberare la ri-determinazione della pianta organica qualora sia numericamente superiore alle unità spettanti sulla base del rapporto dipendenti/popolazione della fascia demografica di appartenenza secondo quanto previsto dall’art. 119 D.Lgs. 77/95. Le conseguenze di cui sono passibili gli amministratori che la Corte dei Conti avrà individuato come i responsabili del dissesto (l’ultima legge approvata ha eliminato l’estensione della responsabilità ai soli cinque anni precedenti la data della dichiarazione di dissesto), prevedono che essi non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. In particolare, i sindaci ritenuti responsabili non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo; inoltre non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne’ alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.