Vacanze rovinate? No, quest'anno i viaggiatori hanno un'arma per farsi risarcire!
Vacanze rovinate? No, quest'anno i viaggiatori hanno un'arma per farsi risarcire!
E' rimasta impressa in tanti italiani la vecchia e famosa pubblicità televisiva di un tour operator che, con un simpatico gioco di parole, metteva in guardia contro i rischi di un pacchetto turistico "fai da te". Oggi chi desidera ridurre i costi e avere una maggiore convenienza, spesso si dedica tramite internet ad individuare pacchetti turistici già pre-confezionati. Purtroppo oggi, come ai tempi di quella ormai famosa pubblicità televisiva, i rischi sono sempre in agguato e, sopratutto, cosa in più temibile, rovinarsi le vacanze tanto attese può essere davvero un'esperienza terribile. Per fortuna però la legge italiana, ricevendo con grande consapevolezza l'attuale realtà, è recentemente intervenuta prescrivendo maggiori tutele e più garanzie di fornire informazioni chiare ai viaggiatori che acquistano pacchetti turistici. Il riferimento normativo è entrato in vigore proprio il primo giorno di luglio 2018 precisamente con il decreto legislativo numero 62 del 2018. La normativa prevede appunto una serie di nuove disposizioni che trovano applicazione rispetto ai pacchetti turistici offerti in vendita oppure venduti da professionisti ai viaggiatori ed ai cosiddetti 'servizi turistici collegati' la cui offerta in vendita ai viaggiatori sia agevolata da professionisti.
Il decreto 62 si concentra con attenzione rispetto agli eventuali "difetti di conformità" e cioè scatta ad individuare il caso in cui si realizzi un inadempimento dei servizi turistici inclusi nel pacchetto. Il viaggiatore infatti avrà diritto a ricevere dall'organizzatore, senza in giustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che egli possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. Quindi il viaggiatore potrà richiedere un riscontro economico adeguato al danno subito in tutti i casi in cui egli ha subito un danno (a se stesso non imputabile). L'unica ipotesi in cui il risarcimento non potrà essere riconosciuto allo 'sfortunato' viaggiatore si ha se l'organizzatore riesce a dimostrare che invece il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore oppure è imputabile ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto del pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuta circostanze inevitabile e straordinarie. Importanti novità anche per quanto riguarda le tempistiche che tutelano il viaggiatore per aver diritto al risarcimento del danno subito. Infatti il viaggiatore sfortunato può esercitare i propri diritti ad avere i risarcimento del danno subito in vacanza (o il diritto alla riduzione del prezzo) fino a due anni dopo il rientro a casa dalle vacanze. La copertura di garanzia arriva fino a 3 anni nel caso in cui il viaggiatore abbia subito dei danni alla persona. Infatti il decreto stabilisce che, sempre a partire dalla data del rientro a casa, il diritto a risarcimento dei danni alla persona si prescrive solo nel triennio successivo al termine della vacanza.
Che cosa accade adesso con la nuova legge rispetto al cosiddetto "risarcimento del danno da vacanza rovinata "? In questo caso il viaggiatore potrà chiedere all'organizzatore oppure al venditore anche il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irreparabilità dell'occasione perduta. Per quanto riguarda le tempistiche il diritto a ricevere il "risarcimento del danno da vacanza rovinata" cade in prescrizione dopo tre anni.
Tratteremo altri aspetti del decreto in prossimi approfondimenti per tutelare i lettori che sognano la vacanza perfetta.
Alessandra Battaglia